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STATUTO

Denominazione

Art. 01 - L'Associazione Triveneta di Urologia, fondata a Treviso nell’anno 1976, è un'Associazione Scientifica cui partecipano Soci persone fisiche con la qualifica, acquisita o in corso di acquisizione, di Urologi presso le Scuole di Specializzazione del Triveneto ed in attività nelle Tre Venezie.

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Sede

Art. 02 - L'Associazione ha sede in Treviso, presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale Regionale "Cà Foncello". Il Comitato Direttivo potrà istituire l'Ufficio di segreteria e la sede operativa in qualsiasi località, purché situata nel Triveneto. Ciò dovrà essere ratificato con atto formale all'insediamento del Comitato Direttivo.

 

Durata

Art. 03 - La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Scopi e Attività

Art. 04 - L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro.
Essa si propone di garantire l'aumento del livello qualitativo scientifico ed assistenziale della disciplina urologica attraverso la promozione della ricerca tecnico-scientifica, la facilitazione dello scambio di idee tra Urologi, la coordinazione del loro lavoro e la tutela del prestigio dei cultori dell'urologia.
L'Associazione promuove e stimola sottospecialità urologiche garantendone l'autonomia e salvaguardandone l'attività nell'ambito complessivo dell'urologia. 

   
Art. 05 - Al fine di raggiungere questi scopi l'Associazione può: 
- organizzare Convegni e Congressi aperti a tutti i cultori della materia; 
- promuovere indagini e studi; 
- provvedere alla diffusione della cultura urologia attraverso Riviste, pubblicazioni e sistemi di comunicazione informatica; 
- intrattenere rapporti di collaborazione con gli Organi istituzionali deputati alla didattica e alla formazione specialistica urologica; 
- stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi; 
- rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle istituzioni, con particolare cura per i rapporti con le Regioni e gli Organi Professionali.

 

Art. 06 - L'Associazione Triveneta di Urologia ha la facoltà di partecipare a federazioni di Società Scientifiche Urologiche Nazionali ed Internazionali.

L’ Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM).

L’ Associazione non ha finalità sindacali né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi Soci in modo diretto o indiretto; è comunque vietato il perseguimento di tali finalità. L’Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

I legali rappresentanti e i Consiglieri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’Associazione.

  

Mezzi finanziari e patrimonio

Art. 07 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote di iscrizione versate annualmente dai Soci e stabilite dal Comitato Direttivo;
- contributi volontari versati da Soci o da terzi (persone fisiche, Società od altri Enti Pubblici e Privati);
- lasciti, donazioni o eredità da chiunque voglia aiutare finanziariamente l'Associazione.

 

Destinazione mezzi finanziari

Art. 08 - Tutti i beni e le entrate pervenute all'Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento degli scopi associativi, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e i capitali.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo, corredati dalla relazione del Segretario- Tesoriere devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’assemblea nel corso della quale verranno presentati.

 

Soci

Art. 09 - Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di Socio persone fisiche con la qualifica, acquisita o in corso di acquisizione presso le Scuole di Specializzazione del Triveneto, di Urologi ed in attività nelle Tre Venezie. 
   
Art. 10 - I Soci possono essere:
- Onorari;
- Ordinari;
- Corrispondenti. 
   
Art. 11 - Possono essere Soci Onorari tutti coloro che si siano resi particolarmente meritevoli per il perseguimento dei fini dell’Associazione. La proposta di attribuzione del titolo di Socio Onorario va presentata al Comitato Direttivo con la firme di almeno 20 Soci Ordinari. Lo stesso Comitato sottoporrà le proposte presentate, all'Assemblea dei Soci che delibererà a maggioranza dei presenti con diritto di voto. I Soci onorari partecipano di diritto alle manifestazioni associazionali, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono far parte degli organi direttivi. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale associativa.
   
Art. 12 - La richiesta di attribuzione del titolo di Socio ordinario va presentata al Comitato Direttivo che delibererà in proposito a maggioranza dei presenti con diritto di voto. I Soci ordinari partecipano di diritto alle manifestazioni associazionali, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono far parte degli organi direttivi. I Soci ordinari sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi dell'Associazione. 
   
Art. 13 - Sono Soci Corrispettivi gli Urologi che esercitano la loro attività al di fuori dei confini geografici del Triveneto.
Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Socio corrispondente devono essere presentate al Comitato Direttivo che, una volta approvate, le deve sottoporre all’assemblea dei Soci che delibera l'affiliazione a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
I Soci corrispondenti hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto e non possono essere eletti a cariche direttive.   

 

Art. 14 - La qualità di Socio si perde per:
- decesso;
- dimissioni presentate per iscritto al Comitato Direttivo;
- mancato pagamento della quota asSociativa per almeno 3 anni consecutivi;
- offesa o danno materiale arrecato all’Associazione e/o ai suoi Organi Direttivi;
- per aver svolto attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione. 
   
Art. 15 - L'elenco dei Soci dell'Associazione deve essere tenuto, a cura del Presidente, completo ed aggiornato.
La sua accessibilità deve essere in ogni momento garantita.

 

Quote

Art. 16 - La quota annua di iscrizione è deliberata di anno in anno dal Comitato Direttivo. Il versamento dovrà essere effettuato dai Soci a mani del Tesoriere, o all’Istituto di Credito indicato dal Comitato Direttivo, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione.
I Soci ordinari collocati a riposo per limiti di età sono esonerati dal pagamento della quota non perdendo la qualifica ed i diritti di Socio ordinario.
Gli Specializzandi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
I Soci corrispondenti sono esonerati dal pagamento del 50% della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

 

Organi dell'Associazione

Art. 17 - Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere - Segretario;
- il Comitato Scientifico
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

 

L'Assemblea dei Soci

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata ogni 6 mesi in occasione del Congresso dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata su istanza del Comitato Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati, mediante avviso da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Socio con lettera raccomandata contenente l'Ordine del giorno.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. L'assemblea, straordinaria ed ordinaria, salvo quanto previsto negli articoli 36 e 37, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto. 
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - L'Assemblea: 
- esamina ed approva il consuntivo annuale dell’attività finanziaria e la relazione che lo accompagna, presentate dal Comitato Direttivo, nonché il bilancio preventivo; 
- elegge i componenti il Comitato Direttivo; 
- indice i congressi (2 per anno) e ne elegge i Presidenti. 
   
Art. 20 - L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, ed entro la data del primo dei due Congressi annuali dovrà provvedere all'approvazione del consuntivo dell'anno precedente. 
   
Art. 21 - Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota associativa. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro Socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo Socio ammonta a n.10.

 

 Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario - Tesoriere. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere trascritto sul "Libro Verbali Assemblee".

 

Il Comitato Direttivo

Art. 23 - Il Comitato Direttivo è composto da 7 membri:
- Presidente
- un rappresentante Guone (Uro-Oncologico del Nord Est), Società Scientifica del Triveneto espressione di sottospecialità Urologiche, riconosciute dalla Società Triveneta di Urologia;

- un rappresentante del Club Triveneto di Urodinamica, Società Scientifica del Triveneto espressione di sottospecialità Urologiche, riconosciute dalla Società Triveneta di Urologia;
- un rappresentante degli Urologi in formazione delle Università del Triveneto;
- tre Soci eletti specialisti in Urologia.

Qualora il Guone o il Club Triveneto di Urodinamica venissero poste in liquidazione o sciolte, il ruolo dei relativi rappresentanti verrebbe ricoperto da due soci eletti specialisti in Urologia in modo che il numero dei membri del Comitato Direttivo sia sempre pari a 7.

In caso di parità all’interno del Comitato Direttivo prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Direttivo si impegnano a favorire il ricambio in fase di elezione del Direttivo successivo.

I Soci ordinari e onorari presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Comitato Direttivo entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo stesso.

I Soci riuniti in assemblea eleggono le cariche mediante scrutinio segreto.

Tra i membri del Comitato Direttivo il Presidente nomina un Segretario - Tesoriere, il quale una vota l’anno dovrà presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo  dell’Associazione.
Tra i membri del Comitato Direttivo il Presidente nomina il Responsabile del miglioramento continuo di qualità dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e tutti i membri possono essere rieletti.
Ad eccezione del Presidente che può essere un qualunque Socio ordinario o onorario della Società, tutte le altre cariche devono essere obbligatoriamente ricoperte da Urologi che non ricoprono nel loro Reparto di appartenenza la carica di Responsabile del Reparto.

Se, nel corso del mandato elettorale, un qualsiasi componente il Comitato Direttivo ad eccezione del Presidente, dovesse diventare Responsabile di un Reparto Urologico, decade automaticamente dal ruolo ricoperto nel Comitato Direttivo ed il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti.
Se, nel corso del mandato elettorale, un qualsiasi componente del Comitato Direttivo assume un ruolo presso una struttura urologica fuori dai confini geografici del Triveneto, decade automaticamente dal ruolo ricoperto nel Comitato Direttivo ed il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti.
Se, nel corso del mandato elettorale, il rappresentante del Comitato Direttivo degli Urologi in formazione delle Scuole di Specializzazione del Triveneto consegue la Specializzazione in Urologia, porta a termine regolarmente il suo mandato.

Se, nel corso del mandato elettorale, il Guone o il Club Triveneto di Urodinamica venissero poste in liquidazione o sciolte, i relativi rappresentanti decadono automaticamente dal ruolo ricoperto e il loro posto viene occupato dal primo dei non eletti non appartenenti alle predette due associazioni.

  
Art. 24 - In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno o più membri del Comitato Direttivo essi vengono sostituiti dai Soci che nella carica corrispondente hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.


Art. 25 - Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendogli demandate le più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione con i suoi limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto. Il Comitato Direttivo redige il regolamento e le procedure che disciplinano la gestione dell’Associazione nonché l’istituzione di gruppi di lavoro, la loro composizione numerica e la modalità di reclutamento dei singoli componenti.

Art. 26 - Si istituisce, nell’ambito del Comitato Direttivo, la figura responsabile del miglioramento continuo di qualità. Viene nominato dal Presidente nell’ambito dei componenti il Comitato Direttivo.
I suoi compiti sono:
- tenere documentazione scritta dei progetti di miglioramenti continuo di qualità;
- predisporre un piano di formazione e di sensibilizzazione per il personale e per i Soci attivi coerente ai principi fondamentali del miglioramento continuo di qualità;
- gestire la partecipazione dell’Associazione a iniziative di certificazione/accreditamento;
- formulare gli indicatori di qualità;
- eseguire un riesame ad intervalli regolari del programma di miglioramento continuo di qualità;
- elaborare gli strumenti per la valutazione della soddisfazione dei Soci per le varie attività;
- elaborare un opuscolo della Società;
- gestire un Ufficio stampa ed i rapporti con i media.
 

Art. 27 - Le Riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate dal Presidente con invito scritto contenente anche l'ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione con le modalità disponibili e certe almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il Comitato Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide se saranno presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei membri presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale da trascriversi a cura del Segretario sul “Libro Verbali del Comitato Direttivo”. Detti verbali, una volta approvati possono essere trasmessi, dietro richiesta specifica, ai Soci richiedenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato Direttivo  si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
La deliberazione del comitato direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del Comitato direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’Associazione, possono essere impugnate dai Consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.

L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.

Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’Associazione dalla sua azione od omissione.

Art. 28 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed esegue tutte le decisioni del Comitato Direttivo e sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione.


Art. 29 - In caso di impedimento del Presidente i suoi compiti vengono svolti dal Segretario - Tesoriere.

Art. 30 - Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse o di indole editoriale ed organizzativa, Il Presidente può avvalersi dell’opera di collaboratori esterni le cui retribuzioni saranno deliberate dal Comitato Direttivo.

 

 Art. 31 - Il Segretario-Tesoriere ha l’incarico di:

- redigere il consuntivo ed il preventivo annuale dell’Associazione da presentare al Comitato Direttivo, che approvatoli, li sottoporrà all’esame dell’Assemblea dei Soci;
- curare l’esazione delle quote e di quanto altro derivante all’Associazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni;


Art. 32 - Nel Congresso successivo a quello corrispondente all’insediamento, il Comitato Direttivo presenta un piano di lavoro strategico con l’esatta definizione degli obiettivi misurabili e temporizzati.
L’attività culturale, educazionale e scientifica dell’Associazione deve essere preferenzialmente in linea con le Direttive dell’Associazione Europea di Urologia della quale si deve tenere in debito conto i criteri e i principi di accreditamento delle attività Scientifiche.

 

Art. 33 - il Comitato Scientifico è composto dai membri del Comitato direttivo in carica ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

 

Art. 34- Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere formulate dal Comitato Direttivo, o da almeno il 10% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Associazione.

Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

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